Da sabato 12 marzo 2016 è entrato in vigore l’obbligo della forma telematica, a pena di inefficacia, per le dimissioni e le risoluzioni consensuali.
Di seguito il link al video tutorial esplicativo per i cittadini
https://youtu.be/Q5GfFwUbmgg
Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione (Sent. n. 362/2016) in tema di licenziamento il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale.
Con sentenza n. 23620/2015 la Corte di Cassazione ha sostenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non soltanto se finalizzato ad evitare perdite, ma anche se volto a conseguire un maggior profitto per l’impresa, cioè se attuato a seguito di una onerosità non prevista al momento dell'assunzione ma sopravvenuta in un momento successivo.
Le principali novità in materia di #Lavoro della Legge di #Stabilità 2016 #leggedistabilità https://t.co/eZ6G0ofRkx
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 8 Gennaio 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17366 del 2015, ha stabilito che gravi violazioni di doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e, specificamente, quelli derivanti dalle direttive aziendali comportano che, per un soggetto preposto ad una filiale di un istituto di credito, ai fini della legittimità di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un’esplicita specificazione
delle norme violate.
link alla Sentenza Cass. Lav. n. 17366/2015 http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2015/09/sentenza-n.-17366-del-2015.pdf
Cassazione: infortunio in itinere e correlazione con l’occasione di lavoro http://t.co/bn55zc0Mny
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 17 Settembre 2015
Dal 14 settembre p.v. le domande di congedo parentale potranno essere inoltrate solo in maniera telematica.
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Jobs Act) ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità. E' stato concesso ai genitori dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8). Il beneficio così esteso è concesso fino al 31 dicembre 2015.
Inoltre, è stato previsto che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.
Il beneficio così esteso è concesso fino al 31 dicembre 2015.
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/07/Cococo-Lippolis-15-07-20151.pdf
Dottrina Per il Lavoro contratto a #tutelecrescenti http://t.co/z8zgVT9GwZ
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 11 Marzo 2015
Esonero contributivo per nuove #assunzioni: un'ottima misura, ma urge la circolare Inps per chiarire… http://t.co/5P5KkEbHRO via @Falasca73
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 29 Gennaio 2015
Ricorsi amministrativi: dal Ministero le istruzioni operative http://t.co/XNHUqWbtal
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 28 Gennaio 2015
Esonero contributivo nelle assunzioni a tempo indeterminato http://t.co/sOqooW71dO
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 30 Dicembre 2014
A partire dal 1° gennaio 2015 la durata del trattamento di ASpI sarà la seguente:
- 10 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni;
- 12 mesi per i disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni e fino a 54 anni e 364 giorni;
- 16 mesi per i disoccupati da 55 anni in su nei limiti della contribuzione degli ultimi due anni.
Si riporta in allegato breve circolare di sintesi della risposta ad interpello in materia di lavoro a chiamata nei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo fornita dal Ministero del lavoro.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Link al testo integrale della risposta ad interpello http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/26-2014.pdf
Cassazione: licenziamento per “soppressione del posto di lavoro” ed elementi di prova http://t.co/zhQktseIRC
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 30 Ottobre 2014
#INPS: dal 10 ottobre possibile l'invio delle istanze per incentivo #GaranziaGiovani #bonusoccupazionale http://t.co/rgW1b5HxM4
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 10 Ottobre 2014
L'incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano i giovani partecipanti al Programma Garanzia Giovani in caso di:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi.
Sono fruibili di incentivo anche le tipologie di assunzione suddette effettuate a scopo di somministrazione, salvo che l'agenzia somministrante fruisca - in relazione alla medesima assunzione - di una remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani o di altri programmi a finanziamento pubblico.
L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
L'importo dell'incentivo varia in base alla tipologia di assunzione ed alla profilazione del giovane effettuata al momento dell'inserimento nel Programma.
Saranno successivamente fornite le modalità operative per la richiesta del Bonus occupazionale tramite apposita circolare dell'Istituto.
Di seguito link al Decreto Direttoriale sul Bonus Occupazionale http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_%20occupazionale.pdf
L’inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà e delle disposizioni relative alla disciplina del lavoro da parte del lavoratore può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione ed in conformità alle norme dei contratti collettivi.
Il datore di lavoro può esercitare il potere sanzionatorio nell’ambito delle disposizioni stabilite dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi.
In allegato forniamo una circolare esplicativa in materia.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Il valore probatorio dei verbali ispettivi - http://t.co/TysfjGS6IO via @sole24ore
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 23 Settembre 2014
La Corte di Cassazione, sezione Penale, con la sentenza 27 agosto 2014, n. 36268, ha precisato che sussste a carico del committente di lavori dati in appalto una precisa regola di diligenza e prudenza che e, in particolare, l'obbligo di accertarsi che la persona alla quale affida l'incarico sia, non solo munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, come si evince dal riferimento, comunque non esclusivo, al certificato della Camera di Commercio, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività che deve esserle commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa.
Per i Giudici della Cassazione sussiste, quindi, a carico del committente l'obbligo di garantire che anche l'impresa appaltatrice che svolge attività nella sua azienda si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere, ove sia in grado di percepirne l'inadeguatezza.
In allegato forniamo una circolare esplicativa sulle novità in materia di incentivi alle assunzioni di giovani nel settore agricolo, previsti dalla L. n. 116/2014.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Con la presente circolare si vuole fornire ai Clienti una agevole panoramica sugli incentivi alle assunzioni previsti da disposizioni di carattere regionale e provinciale per le regioni LOMBARDIA, PIEMONTE, TOSCANA.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 14974 del 1°settembre 2014, ha precisato che per le attività iniziate in corso d’anno, quando il CCNL non dispone diversamente, il datore, ai fini del calcolo del limite massimo di lavoratori a termine assumibili, è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.
In allegato si fornisce una circolare esplicativa sulle principali indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in tema di contratto a termine nella sua la circolare 18/2014.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Comunichiamo agli Studi che la società DRC Paghe rimarrà chiusa per ferie: dal 11 al 26 Agosto compresi .
Ricordiamo che durante i periodi di chiusura è possibile adempiere in proprio, in forma semplificata, ad alcuni obblighi concernenti gli eventi di INFORTUNIO e NUOVE ASSUNZIONI.
Per gli infortuni:
nell'eventualità che nel periodo suddetto pervengano certificati medici di inizio infortunio sul lavoro, è necessario che l’evento venga denunciato entro 48 ore.
Occorre compilare il modello di denuncia al seguente link http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inail.it%2Finternet_web%2Fwcm%2Fidc%2Fgroups%2Finternet%2Fdocuments%2Fdocument%2Fucm_089655.xls&ei=sdTgU-ieH8b14QSg7YHwCw&usg=AFQjCNER4IYGfGLvQCq_AWpJev5NHK6CxA&bvm=bv.72197243,d.bGE&cad=rja. Si tratta di un file Excel editabile composto da 5 pagine; tale modello deve essere poi timbrato, firmato, e inoltrato tramite Pec:
• alla sede Inail competente per territorio. Potrete individuare la sede Inail inserendo il CAP della vostra azienda accedendo al seguente link:
http://www.inail.it/internet/default/INAILRegioni/p/CercalaSede/index.html;
• all’Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove è avvenuto l’infortunio (ossia al Commissariato se presente nel territorio comunale, oppure al Sindaco).
Al modello va allegato anche il certificato medico.
Per comodità alleghiamo un Pdf con le istruzioni per la compilazione.
Per le assunzioni:
La Circolare n° 20/2008 del Ministero del Lavoro prevede che in coincidenza con le ferie o la chiusura degli Studi di consulenza, il datore di lavoro possa inviare la comunicazione obbligatoria preventiva all'assunzione, mediante il modello UNIURG. Occorre compilare il modello UniUrg https://www.cliclavoro.gov.it/Moduli%20e%20Documenti/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf ed inviarlo al Ministero del Lavoro al n. di Fax Server 848800131 almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro.
Iscrizione immediata dei datori di lavoro: nuova procedura automatizzata e manuale di classificazione http://t.co/cJg5sbchuS
— INPS (@INPS_it) 25 Luglio 2014
Con la Sentenza n.16093 del 14 luglio 2014 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è espressa in materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali; i Giudici hanno statuito che resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività.
Il ministero dell'Economia ha prorogato la scadenza dell‘invio del Modello 770/2014 al 19 settembre prossimo. Ora si attende il decreto che darà attuazione alla proroga.
Con la circolare in allegato forniamo chiarimenti in merito alla particolare disciplina di cui godono i contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Registra la tua #azienda al portale Borsa Lavoro Lombardia per accedere al programma Garanzia Giovani http://t.co/FvHK2sPKir
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 10 Luglio 2014
Nella circolare in allegato si forniscono chiarimenti in merito al diritto di precedenza dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alle future assunzioni da parte dello stesso datore di lavoro così come disciplinato dall'art. 5 DLgs. 368/2001 s.m.i.
In particolare vengono esaminati i soggetti interessati, gli obblighi a carico del datore di lavoro e le novità introdotte dal "Decreto Poletti" (L. 78/2014).
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
Datori di lavoro domestico: non serve richiesta certificato penale http://t.co/95occvG0f0
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 23 Aprile 2014
Di seguito il link al dossier del Servizio Studi n. 134/1 della Camera dei Deputati sull'esame del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2014, cd. jobs act, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/D14034a.pdf
Dallo scorso 26 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una procedura di richiesta d’iscrizione all’elenco VIES online, riservata agli utenti Entratel/Fisconline. La procedura è accessibile all’interno dell’area personale, “Servizi per” – “Comunicare” – selezionando “Comunicare istanza di inclusione nell’archivio VIES” e digitando successivamente il proprio Pincode per l’invio.
Nella richiesta occorre indicare la partita IVA oggetto dell’istanza; se i dati identificativi registrati in Anagrafe Tributaria, vengono confermati l’istanza viene inviata e protocollata; il protocollo è visualizzato nella pagina riepilogativa dei dati dell’operazione, dalla quale si può stampare la ricevuta di presentazione dell’istanza.
In assenza di un provvedimento di diniego da parte di un ufficio finanziario entro i successivi 30 giorni, la partita IVA viene autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie a partire dal trentunesimo giorno dalla data di protocollo.
Lavoro accessorio utilizzabile con la #somministrazione http://t.co/rRwPql7bvn via @Falasca73
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 22 Aprile 2014
Si offre in allegato la risposta del Ministero del Lavoro ad istanza di interpello avanzata dal Consiglio dell'ordine nazionale dei Consulenti del lavoro circa la legittimità dell'utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”, contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Clicca sull'icona per scaricare la risposta ad interpello n. 10/2014.
È stato presentato al Senato il disegno di legge delega che contiene le deleghe al Governo in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive, semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, riordino delle forme contrattuali e sostegno alla genitorialità.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano le seguenti:
- AspI: l’estensione dell’AspI ai collaboratori coordinati e continuativi con esclusione di amministratori e sindaci; l’AspI sostituirà anche la cassa integrazione per cessazione di attività;
- istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- creazione del c.d. “codice semplificato del lavoro”;
- introduzione del “compenso orario minimo” per tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione con le parti sociali;
- estensione dell’indennità di maternità alle lavoratrici parasubordinate, promozione di accordi collettivi che favoriscano la flessibilità dell’orario di lavoro e la produttività.
Con la circolare congiunta del 3 aprile 2014, il Ministero dell’Interno e quello del Lavoro hanno definito gli aspetti operativi per l’applicazione del DPCM 12 marzo 2014, con il quale vengono predisposti i flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014.
Il Decreto prevede una quota massima di ingressi pari a 15.000 cittadini stranieri residenti all’estero ripartiti tra le seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/28_2014/2014_04_03_Circolare_Int_Lav_OCR.pdf
Il DLgs. 4.3.2014 n. 39, entrato in vigore dal 6.4.2014 ed attuativo della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ha introdotto l’art. 25 bis nel DPR 313/2002.
La norma in questione stabilisce che il datore di lavoro che intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale del medesimo, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis (“prostituzione minorile”), 600-ter (“pornografia minorile”), 600-quater (“detenzione di materiale pedo-pornografico”), 600-quinquies (“iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”) e al 609-undecies c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’eventuale violazione di tale obbligo comporta, per il datore di lavoro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 10.000 a 15.000 euro.
I costi per il rilascio del certificato sono: 16 euro di bollo e 3,54 euro per diritti di segreteria (7,08 euro in caso di urgenza).
I Ministeri della Giustizia e del Lavoro hanno comunicato alla stampa specializzata, in via informale, che i datori di lavoro domestico dovrebbero essere esentati dall’obbligo introdotto dall’art. 2 del DLgs. 4.3.2014 n. 39, in virtù del rapporto fiduciario che si instaura tra gli stessi e i collaboratori che vengono scelti per prestare servizio in famiglia.
Infine, il Ministero mette a disposizione degli interessati, per eventuali chiarimenti o informazioni, il servizio di help desk, al numero telefonico 06-97996200.
Di seguito il link al modello di richiesta di certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/modello_circolare3apr2014.pdf
L’Inps, con la circolare 175/2013, specifica che l’incentivo introdotto in favore delle assunzioni di lavoratori che fruiscono dell'Aspi è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
I lavoratori destinatari sono sia coloro che già fruiscono della nuova Assicurazione sociale per l'impiego sia coloro che hanno inoltrato l’istanza di concessione.
L’incentivo è pari al 50 % dell’importo dell’indennità residua Aspi cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto e viene riconosciuto soltanto per le giornate di effettiva erogazione della retribuzione.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni spettanti, ad esclusione di altre tipologie di aiuti finanziari.
E’ necessario trasmettere nel più breve tempo possibile la dichiarazione “de minimis” all’Inps e la dichiarazione di responsabilità ai fini del riconoscimento del contributo mensile.
Il contributo sarà concesso con comunicazione tramite cassetto previdenziale con allegato il prospetto del piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Link alla Circolare numero 175 del 18/12/2013
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20175%20del%2018-12-2013.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
I fondi a disposizione: sono resi disponibili 307,359 milioni di euro con il Bando Isi 2013. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.
Le scadenze: dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 si può inserire online il proprio progetto. Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di invio. Sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da Ismea).
Come accedere ai finanziamenti. Le imprese, previa registrazione sul portale Inail, hanno a disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali, attraverso semplici passaggi operativi:
- inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle condizioni minime di ammissibilità
- download del codice identificativo
- invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste dagli Avvisi pubblici regionali.
Fonte: www.inail.it
Ulteriori informazioni al seguente link http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/index.html
La Regione Lombardia ha deliberato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” ed emanato il decreto dirigenziale che definisce gli standard delle convenzioni e dei progetti formativi individuali.
La delibera regionale regola:
- le tipologie di tirocinio (extracurriculare e curriculare);
- i requisiti dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti;
- le durate dei tirocini;
- i limiti numerici dei tirocini in azienda;
- l’indennità di partecipazione;
- le coperture assicurative;
- i tirocini per le imprese multilocalizzate;
- il sistema sanzionatorio.
Gli indirizzi regionali sono entrati in vigore il 9 dicembre(30 giorni dopo la pubblicazione del decreto dirigenziale, avvenuta nel BURL dell’ 8 novembre 2013).
Per agevolare la lettura dei provvedimenti regionali è stata predisposta una nota informativa, che si offre in allegato.
Clicca sull'icona per scaricare la nota informativa.
In allegato circolare esplicativa sulle novità in materia di lavoro intermittente e sulle condizioni di validità dei contratti appartenenti a tale tipologia a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 dicembre 2013 n. 27055 ha affermato che il divieto di licenziare le neospose vale per l'intero anno dalla data delle nozze anche nel caso in cui l'azienda entri in fase di riorganizzazione, ed esternalizzi i servizio al quale la lavoratrice sia adibita.
La deroga al divieto di licenziamento è ammessa solo in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 1, L. 1963, n° 7, «si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ... a un anno dopo la celebrazione, sia stato disposto per causa di matrimonio».
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 21490 del 9 dicembre 2013, ha predisposto un nuovo modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre e del lavoratore padre al fine di convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro il terzo anno di vita del figlio.
La nuova modulistica dovrà essere fornita alla competente Direzione territoriale del Lavoro dall’1.1.2014.
Il nuovo modello prevede altresì che, a coloro che si rivolgono alle DTL per effettuare la convalida, venga richiesto, ai soli fini statistici, anche il dato relativo al numero dei figli e l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni).
Clicca sull'icona per scaricare il nuovo modulo per la convalida.
Nella recente sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, la Corte di Cassazione rammenta che "è principio già affermato quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento (nel caso di specie si trattava di una prima contestazione con invito a presentarsi al lavoro e di una successiva lettera di licenziamento per assenza ingiustificata protrattasi per 10 giorni) venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta dal momento in cui giunge al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale”. La Suprema Corte ha poi ricordato che la presunzione di conoscenza può essere superata soltanto mediante la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.
Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente non ha fornito né allega alcun fatto diretto a dimostrare di non aver potuto avere conoscenza effettiva dell'atto, né che tale mancanza fosse ascrivibile ad una condotta incolpevole, cercando di imputare al datore di lavoro un utilizzo colpevole e/o consapevole di un indirizzo che, in base a regole di correttezza e buona fede, doveva ritenersi da parte della società da utilizzare successivamente agli altri indicati.
La Provincia di Milano ha approvato l’Avviso Pubblico “Erogazione alla micro e piccola impresa di incentivi per la stabilizzazione di giovani under 35 e riconoscimento di un voucher di conciliazione al giovane con figlio under 10 anni” con il quale si intende incentivare le micro e le piccole imprese alla trasformazione dei rapporti di lavoro atipici,
in contratti a tempo indeterminato, compresi contratti di apprendistato, agevolando i giovani nella conciliazione famiglia-lavoro.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare informativa.
Se non è seguito dal #licenziamento, il periodo di #sospensione cautelare va sempre #retribuito http://t.co/bjqx9bKXzi
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 27 Novembre 2013
#Lavoro accessorio: cosa si intende per “anno solare”? http://t.co/FiX4Wa8kGi
— DRC Paghe (@DRCPagheSrl) 26 Novembre 2013
L'INPS ha rilasciato gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI.
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2018702%20del%2019-11-2013.htm
#Licenziamento per giusta causa e principi di correttezza e buona fede http://t.co/oa13wbyP1Y #perfmatters via @lavoroediritti
— DRC Paghe Srl (@DRCPagheSrl) October 10, 2013
Le regole, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 76/2013, si applicano dal 1° ottobre e hanno l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del settore. Con la presente circolare, cui si allega il libretto formativo del cittadino (divenuto obbligatorio per la registrazione di formazione e qualifica dell'apprendista) si segnalano le modifiche apportate in materia.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
La legge di conversione del D.L. 76/2013 ha introdotto all’articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 il comma 2-bis, che stabilisce che «se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente».
La proroga del contratto a progetto o la sua prosecuzione richiedono comunque che siano presenti i generali requisiti di genuinità del rapporto.
L'incentivo all'assunzione di giovani under 30 è stato introdotto dal D.L. 76/2013, convertito dalla L. 99/2013. Con la circolare che si allega si segnalano l'ambito di applicazione e i profili di operatività del suddetto bonus.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato stampa, in data 30 settembre 2013, con cui fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22%.
Clicca sull'icona per scaricare il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate.
Il contratto di lavoro intermittente è stato di recente modificato dalla L.99/13 che ha convertito il D.l. 76/13. Con la presente circolare si segnalano ai datori di lavoro le novità da esaminare per un corretto utilizzo di questi contratti.
Clicca sull'icona per scaricare la circolare.
L'INPS, con la circolare n. 138 del 27 settembre 2013, comunica che a decorrere dalle ore 15.00 del giorno di martedì 1° ottobre 2013 sarà accessibile il modulo telematico "76-2013", per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo in caso di assunzione di under 30 (previsto dalla Legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013).
Fonte: DPL Modena
L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21010/13; depositata il 13 settembre)
L'interpello n. 26, del 20 settembre 2013, risponde alla richiesta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che chiedeva se la tipologia del lavoro intermittente potesse essere utilizzata per la figura di addetto all'attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di lavoro.
Affermativa in questo caso la risposta del Ministero, motivata con l'equiparazione delle figure degli addetti agli inventari alle figure dei “pesatori, magazzinieri, dispensiere ed aiuti”, previste dalla tabella allegata al RD n. 2657 del 1923, sempre che risultino incaricati di “espletare una attività consistente nel conteggio di prodotti secondo le direttive ricevute dal coordinatore, in occasione della redazione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell’anno solare e/o fiscale”.
Fonte: target="_blank">http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=13469
Affermata la responsabilità dell’INPS per l’errore effettuato nella comunicazione al lavoratore dei dati che hanno spinto quest’ultimo a lasciare il lavoro, convinto, a torto, di avere già raggiunto la pensione di anzianità. Da definire il quantum del risarcimento. Da chiarire l'ipotesi di sussistenza della corresponsabilità del lavoratore.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21454/13; depositata il 19 settembre)
L’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo economico pari a un terzo della retribuzione e comunque non superiore a 650 euro mensili, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
ovvero
- essere privi di diploma di scuola media superiore o professionale
Il beneficio spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013 e fino al 30 giugno 2015. L’Istituto ricorda anche che l’incentivo spetta per 18 mesi in caso di nuova assunzione, e per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
N.B. Per godere dell'incentivo è necessario che l’assunzione a tempo indeterminato (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine) realizzino l’incremento netto dell’occupazione rispetto alla forza media occupata nell’anno precedente; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.
In allegato la circolare INPS n. 131/2013.
Cassazione: legittimo il #licenziamento del dipendente che abbandona ripetutamente il posto di #lavoro: http://t.co/WytzBsy7In
— DRC Paghe Srl (@DRCPagheSrl) September 20, 2013
La legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013, ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro attraverso la stipulazione di contratti collettivi aziendali.
Ai sensi della nuova normativa è possibile per le aziende, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifici contratti collettivi che prevedano l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di:
1. associati in partecipazione con apporto di lavoro il cui contratto sia in corso di attuazione;
2. associati in partecipazione con apporto di lavoro il cui contratto sia precedentemente cessato.
Le imprese dovranno trattare con un sindacato, tra quelli comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, individuato nell'ambito rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, in quelle territoriali.
L’accordo sindacale dovrà prevedere l'assunzione degli associati, entro tre mesi dalla relativa stipula:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, cui sono applicabili anche eventuali benefici previsti dalla legislazione;
- con contratto di apprendistato.
I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile;
Nei sei mesi successivi all'assunzione il rapporto di lavoro può essere risolto unicamente per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo); sono escluse le motivazioni di carattere economico.
Le conciliazioni sono condizionate al fatto che il datore di lavoro provveda a versare alla gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Entro il 31 gennaio 2014, il datore di lavoro deve depositare presso la sede Inps il contratto collettivo, l’atto di conciliazione, il contratto di lavoro e l'attestazione dell'avvenuto versamento e l’Inps, verificata la correttezza degli adempimenti, ne comunica l’esito alla DTL competente.
L’esito positivo della verifica Inps comporta l’estinzione degli illeciti relativi al versamento dei contributi, assicurativi e fiscali, già in essere alla data del 23 agosto scorso, sia con riferimento agli associati in partecipazione sia con riguardo ai tirocinanti.
E' stato sottoscritto l'accordo che regolamenta i contratti di solidarietà “difensiva” nel periodo 1° settembre – 31 dicembre 2013 nella Regione Lombardia, con l’intervento dell’Ente bilaterale del settore artigiano (ELBA): il tutto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 236/1993, in un’ottica finalizzata al superamento della crisi strutturale.
Questi i contenuti principali:
a) Campo di applicazione: l’accordo si applica alle aziende artigiane che non possono usufruire più della cassa in deroga, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS (art. 1 della legge n. 223/1991) e che sono in regola nei versamenti verso l’Ente bilaterale artigiano lombardo (ELBA);
b) Decorrenza: il periodo parte dal 1° settembre 2013 e non può scadere oltre il successivo 31 dicembre;
c) Misura delle provvidenze: l’Ente bilaterale, previo accordo sindacale, eroga, per le ore non lavorate, il 25% della retribuzione (paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL. Per i lavoratori a tempo parziale il limite di accesso ai contratti di solidarietà verrà riproporzionato. Le disponibilità finanziarie complessive ammontano a 2 milioni di euro;
d) Procedura di accesso: occorre, innanzitutto, essere in regola con i versamenti all’Ente bilaterale sia al momento della richiesta che per tutta la durata del contratto di solidarietà. Il datore di lavoro è tenuto a presentare l’originale dell’accordo sindacale sottoscritto (conforme al modello allegato all’accordo) entro i successivi 15 giorni dalla sottoscrizione. L’istanza di accesso al contributo va presentata entro 30 giorni (termine perentorio) dalla sottoscrizione dell’accordo, in via telematica o direttamente all’ELBA che delibera circa l’ammissibilità delle istanze. Il Consiglio di Amministrazione di Ente bilaterale approva le domande ammesse nei limiti dello stanziamento complessivo, con successiva comunicazione alle imprese interessate dell’ammissione al contributo. Le imprese sono tenute ogni 13 settimane e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla fine del periodo interessato dalla solidarietà, a comunicare, in via telematica o direttamente, le variazioni, allegando un elenco dei beneficiari;
e) Disposizioni varie: nel periodo di riduzione oraria, le retribuzioni dirette ed indirette o differire, maturano in modo proporzionale all’orario svolto.
Fonte: DPL Modena www.dplmodena.it
In data 1° agosto 2013 è stato siglato da FILT CGIL, FIT CISL e UIL trasporti l’accordo per il nuovo contratto del settore della logistica, trasporto merci e spedizione scaduto il 31 dicembre 2013.
L'accordo presenta tali novità:
1) 108 euro di aumenti complessivi nel periodo di vigenza contrattuale 2013 – 2015;
2) Prima tranche economica di 35 euro a partire dal mese di giugno 2013;
3) 88 euro a titolo di arretrati.
Assotelecomunicazioni – Asstel, Assocontact, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil hanno firmato un contratto riguardante i lavoratori dei call-center “in bound”.
I punti principali del suddetto accordo riguardano:
1) i minimi retributivi rapportati al 2° livello di inquadramento dei lavoratori dipendenti delle Tlc, partendo dal 60% di questo minimo (dal 1° ottobre 2013) per arrivare alla parità nel 2018;
2) l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2014, un Ente bilaterale che (a partire dal successivo 1° luglio) erogherà prestazioni di sostegno in favore dei collaboratori affetti da gravi patologie, alle collaboratrici in caso di maternità e per le attività formativa. L’Ente sarà supportato da una contribuzione datoriale pari a 15 centesimi per ora lavorata e da una del collaboratore pari a 5 centesimi.
A seguito dell’ingresso nella Ue della Repubblica di Croazia, l’Inps ricorda che il regime transitorio di due anni, che restringe l’accesso al mercato del lavoro subordinato italiano, non si applica ai lavoratori domestici.
Con la Circolare 1° agosto 2013, n. 117, l’Istituto di previdenza comunica ai datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori domestici croati di presentare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
Circolare 1° agosto 2013, n. 117
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%20117%20del%2001-08-2013.htm
Disponibile dal 30 luglio il modulo per richiedere l'incentivo previsto a fronte dell'assunzione di donne appartenenti a due delle tre categorie disagiate individuate dalla legge 92/2012.
Dopo la pubblicazione della circolare 34 del ministero del Lavoro contenente le indicazioni necessarie, l'Inps con il messaggio 12212 del 29 luglio ha prontamente aggiornato le disposizioni attuative contenute nella circolare 111 del 24 luglio. Da oggi, quindi, nel "cassetto previdenziale" del sito internet dell'istituto è disponibile il modulo 92-2012 da utilizzare per la comunicazione necessaria per beneficiare del bonus. La richiesta deve essere fatta prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione e la risposta di accettazione o meno della domanda verrà fornita dall'Inps il giorno successivo.
Il beneficio, previsto dalla legge 92/2012, consiste in una riduzione del 50% per massimo 18 mesi dei contributi a carico del datore di lavoro a fronte dell'assunzione, a partire dal 1° gennaio 2013, di un lavoratore che rientra nelle categorie indicate dalla norma.
Si tratta di:
1. uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;
2. donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
3. donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazione di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Con la circolare 111, l'Inps ha fornito le indicazioni operative solo per la prima categoria in quanto era in attesa di precisazioni da parte del ministero per quanto riguarda la definizione «prive di un impiego regolarmente retribuito». Ora che con la circolare 34 il ministero del Lavoro ha chiarito quanto dovuto, con il messaggio 12212 l'Inps fa sapere che si può richiedere l'agevolazione anche per le donne residenti in aree svantaggiate e per quelle ovunque residenti e senza impiego da almeno 24 mesi.
A questo riguardo, l'istituto di previdenza ricorda che si considerano prive di impiego regolarmente retribuito nel periodo preso in considerazione le donne che non hanno svolto attività lavorativa subordinata pari o superiori a sei mesi, né hanno svolto attività autonoma (comprese le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto) da cui deriva un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Resta ancora in sospeso l'incentivo per le donne con una professione o di un settore economico con accentuata disparità occupazione di genere, in quanto si attende ancora il decreto ministeriale che individua i settori e le professioni interessate.
Messaggio INPS n. 12212/2013
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012212%20del%2029-07-2013.htm
Fonte: Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2013
Il 3 luglio scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, nella parte che consente la rappresentanza sindacale aziendale ai soli sindacati firmatari del contratto applicato all'unità produttiva. Il Parere n. 3/2013 della Fondazione Studi fa luce sulla genesi di una sentenza di grande rilevanza per le relazioni sindacali nel Paese.
Clicca sui link sottostanti per leggere il parere.
Illegittimità costituzionale dell'art. 19 #StatutoLavoratori. Il parere della Fondazione Studi #ConsulentidelLavoro. http://t.co/Iz4C7QKJlm
— DRC Paghe Srl (@DRCPagheSrl) August 1, 2013
La legge prevede ipotesi di stipulazione a-causale del contratto di somministrazione a tempo determinato, attivabili senza la necessaria indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
In allegato forniamo una circolare esplicativa sulle ipotesi di esenzione dall'obbligo di indicazione della causale.
Clicca sull'icona per leggere/scaricare la circolare.
L’Inps ha sviluppato una nuova procedura on line tramite la quale i titolari, i legali rappresentanti o i loro delegati o intermediari possono verificare direttamente la propria regolarità contributiva. Il servizio, attivo dal 22 luglio, richiede il possesso del PIN abilitato ai servizi Inps.
Le informazioni acquisite consentono al richiedente l’immediata conoscenza della propria situazione di regolarità/irregolarità contributiva nei confronti dell’Inps.
Il contribuente, in caso di attestazione di irregolarità, dispone di un’informazione preventiva che guiderà l’attivazione degli strumenti che rendono possibile il recupero della condizione di regolarità ai fini, anche, di una successiva richiesta di DURC allo Sportello Unico Previdenziale.
In tale ultima ipotesi, la preventiva sistemazione delle irregolarità emerse, produce l’effetto di rendere più efficace la risposta dell’Istituto realizzando un’ulteriore riduzione dei tempi di gestione delle domande di DURC.
In tal modo viene superata la fase del c.d. preavviso di accertamento negativo che impone agli Enti preposti al rilascio del DURC di assegnare al contribuente un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della propria posizione.
All’esito dell’interrogazione, la procedura riepiloga la regolarità contributiva Inps in un documento nel quale viene riportato il codice fiscale riferito alla posizione del contribuente e del richiedente e, per ciascuna Gestione, l’esito della verifica medesima.
Clicca sull'icona per leggere/scaricare il messaggio INPS.
Emanate dall'Inps, con la circolare 111/2013, le istruzioni che consentiranno alle aziende di beneficiare dell'incentivo introdotto dalla riforma Fornero per le assunzioni di uomini e donne over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e di donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree.
Potranno accedervi tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione. L'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale e ha dura 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine.
L'incentivo riguarda sia i rapporti full time che part time e trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Oltre che a regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, l'incentivo (assunzione, proroga, trasformazione) subordinato alla realizzazione di un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo.
Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo, denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013. A tal fine, l'importo dovrà essere esposto con il codice L431 da inserire nell'elemento "importoacredito" all'interno di "denuncia individuale", "dati retributivi", "Altreacredito", "Causaleacredito".
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Fonte: Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2013
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L’Inps ha specificato che, in caso di assunzione di lavoratori collocati in mobilità con contratto di apprendistato, per i primi 18 mesi la contribuzione complessiva è pari al 15,84% (10% a carico del datore + 5,84% a carico dipendente); successivamente l’aliquota del lavoratore resta ferma al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, mentre quella a carico del datore è dovuta in misura piena con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf).
Il Ministero del lavoro conferma che nelle fattispecie di lavoro accessorio si applica la maxi sanzione per lavoro nero esclusivamente laddove l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/INAlL, connessa all'attivazione delle prestazioni stesse.
Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro abbia effettuato la comunicazione agli Istituti, ma non abbia provveduto a remunerare talune giornate di prestazione con il voucher, non sia applica la maxisanzione, ma la sanzione in oggetto non si applica. Si applica, però, la "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.
Clicca sull'icona per scaricare la nota del Ministero del Lavoro.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17431 del 17 luglio 2013, ha affermato che l'impresa che beneficia del credito d’imposta per l’assunzione di dipendenti e poi, a causa della chiusura di cantieri, è costretta a licenziarli, perde il beneficio.
Il licenziamento, in tal caso, è, infatti, considerato una libera scelta del datore di lavoro; solo in presenza di cause di forza maggiore il datore può non perdere il diritto al bonus.
Il recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ha apportato modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato in relazione ai seguenti temi:
1. il contratto a termine “acausale”;
2. la comunicazione da inoltrare al Centro per l’Impiego in caso di prosecuzione del rapporto;
3. il contratto a termine dalla mobilità;
4. la successione tra contratti a termine.
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A pochi giorni dalla pubblicazione del decreto Fare (d.l. 21 giugno 2013, n. 69), il Governo, con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, cd. “decreto Lavoro”, è nuovamente intervenuto in materia di responsabilità solidale negli appalti, apportando alcune rilevanti novità. In allegato una circolare esplicativa.
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La sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013 della Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento della segretaria impiegata presso uno studio professionale motivato dalla perdita di un importante cliente con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro.
La Suprema Corte ha chiarito che grava sul datore, nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la prova della funzionalità della scelta a fronteggiare esigenze obiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratore.
La stessa Corte ha più volte affermato che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo deve essere determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere unicamente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare (in giudizio) la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate a ragioni di carattere produttivo-organizzativo, nonché l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima.
Clicca sull'icona per leggere il testo integrale della sentenza della Corte.
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e i sindacati dei lavoratori – Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil – hanno sottoscritto gli accordi, validi per le imprese aventi sede legale nelle province di Milano e Monza Brianza sulla detassazione 2013.
Le imprese associate possono applicare la detassazione ai dipendenti anche se sono occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.
Gli accordi per Milano, Lodi e Monza Brianza consentono esclusivamente alle imprese associate ad Unione Confcommercio di assoggettare al regime di tassazione agevolata le somme erogate in relazione a quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività collegati a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti e alle condizioni previste dal Dpcm 22 gennaio 2013.
Alleghiamo l'Accordo Provinciale per la Provincia di Milano.
Per scaricare gli altri Accordi: http://www.unionemilano.it/it/news/news/Detassazione-2013-premi-e-straordinari.-Accordi-per-Milano-Lodi-e-Monza-Brianza/
In allegato circolare esplicativa sulle novità apportate alla disciplina del lavoro accessorio dal D.L. 76/2013, sulle modalità di acquisto dei voucher cartacei presso le sedi INPS e sugli ulteriori adempimenti connessi a tale tipo di contratto.
Clicca sull'icona per leggere/scaricare la circolare.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il c.d. “Decreto Lavoro”, D.L. n. 76/2013, contenente incentivi per le assunzioni e modifiche alla L. 92/2012 (Riforma Fornero) in materia di contratto a termine, lavoro intermittente, contratto a progetto, tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il decreto è in vigore dal 28 giugno 2013.
Clicca sull'icona per leggere la circolare con focus sulle principali novità.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il Decreto Legge n. 76/2013, c.d. Decreto Lavoro, contenente i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile.
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 28 giugno 2013.
A breve pubblicheremo circolari sulle varie novità previste dal Decreto.
Clicca sull'icona per scaricare il testo del D.L. 76/2013.
La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 25 giugno 2013 che adotta il modello di comunicazione "Uni-Intermittente" per l’invio della comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, come previsto dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013.
Il modello, disponibile all’interno del portale Cliclavoro.gov.it, deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.
Il modulo "Uni-Intermittente" deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
1. via email all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec) intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
2. attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.
Esiste una ulteriore modalità di comunicazione attraverso l'invio di un sms, utilizzabile solo in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Le nuove modalità di invio saranno attive in data 3 luglio 2013, giorno in cui entrerà in vigore il decreto interministeriale del 27 marzo 2013.
Clicca sull'icona per scaricare il Decreto Direttoriale 25 giugno 2013.
È stato pubblicato nel Suppl. Oredinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 144 del 21 giugno 2013 il Decreto legge n.69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Si tratta del testo ufficiale e definitivo del c.d. “Decreto Fare”, in vigore dal 22 giugno 2013, che ha apportato una modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di:
DUVRI;
DVR nei settori di attività a basso rischio;
Cantieri temporanei e mobili;
POS e PSC.
Clicca sull'icona per leggere la circolare.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 il cd. “decreto del fare” con le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Tra le principali misure contenute si segnalano:
- misure per il sostegno delle imprese,
- misure per la semplificazione amministrativa (l'indennizzo previsto in caso di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, semplificazioni in materia edilizia, semplificazione in materia di DURC, semplificazioni di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza e misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
- semplificazione in materia fiscale (modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, disposizioni in materia di concordato preventivo)
Il decreto è in vigore dal 22 giugno 2013.
Il 10 giugno 2013 tra Assicurezza-Confesercenti e le Federazioni Nazionali Filcams Cgil e Fisascat Cisl è stato sottoscritto il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di Istituti di imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari per il periodo 2013-2015.
Le parti hanno siglato anche un Protocollo d'intesa in deroga agli articoli 6,7 e 8 del CCNL in forza del quale gli Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che aderiscono al sistema Confesercenti sono tenute al versamento della contribuzione di bilateralità a favore di EBIN.TER. nella misura e secondo i termini previsti dal protocollo.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sent. n. 14756 del 12 giugno 2013, ha affermato che ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata.
In allegato circolare esplicativa sulle condizioni e le agevolazioni previste per le assunzioni di detenuti all'interno e all'esterno delle carceri.
Clicca sull'icona per leggere la circolare.
La presente check list indica in modo NON ESAUSTIVO, i principali obblighi documentali, di valutazione dei rischi, di organizzazione della sicurezza e di formazione ed informazione dei lavoratori per le aziende, quali ad esempio gli uffici ; le risposte negative rappresentano punti di non conformità.
Clicca sull'icona per scaricare la check list.
Con la Circolare n. 21 del 10 giugno 2013 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla formazione degli operatori delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
La Circolare specifica:
-le modalità per il riconoscimento di predetta abilitazione,
-i soggetti formatori,
-la durata,
-i requisiti minimi di validità della formazione.
Le attrezzature in questione sono le seguenti:
-Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
-Gru a torre;
-Gru mobile;
-Gru per autocarro;
-Carrelli semoventi a braccio telescopico;
-Carrelli industriali semoventi;
-Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
-Trattori agricoli o forestali;
-Escavatori idraulici;
-Escavatori a fune;
-Pale caricatrici frontali;
-Terne;
-Autoribaltabile a cingoli;
-Pompa per calcestruzzo;
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Per beneficiare della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 che devono essere soddisfatti "in via congiunta"; è necessario, quindi, che il lavoratore:
- abbia operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente (2012);
- abbia conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell'anno precedente (2012);
- abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell'anno di riferimento (2013);
- abbia dichiarato l'assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell'anno 2012;
- abbia almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell'anno precedente (2012).
Clicca sull'icona per leggere il testo della circolare INPS n. 38/2013
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10478/2013, ha chiarito che le piccole imprese commerciali, artigiane e agricole possono avvalersi prestazioni di natura occasionale rese dai familiari, senza dover sopportare il costo di contributi previdenziali aggiuntivi.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2013, n. 133, il decreto 29 marzo 2013 del Ministero del Lavoro che contiene le regole per l’erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI.
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Non hanno diritto alle agevolazioni e agli incentivi all’occupazione le imprese che sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, anche se la sanzione è di modesta entità, ad esempio inferiore a 1.500 euro.
CCNL Acconciatura ed Estetica. Sottoscritta proroga al 31 ottobre per apprendistato professionalizzante. cna.it/DIPARTIMENTI-E…
— CNA - Rel. Sindacali (@SindacaleCNA) 18 aprile 2013
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 14/2013, fornisce alcune indicazioni operative al personale ispettivo in merito alla disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call center.
Rimani aggiornato seguendo le nostre news anche su Twitter.
Lavoro a chiamata negli stabilimenti balneari: possibile per addetti ai servizi di salvataggio #lavorointermittente lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6…
— DRC Paghe Srl (@DRCPagheSrl) 12 aprile 2013
Si allega la guida alle politiche attive della Regione Lombardia a sostegno dell’occupazione, volta a favorire l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di giovani, disoccupati e lavoratori colpiti dalla crisi.
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Lo scorso 21 Marzo il Ministero del Lavoro ha adottato due provvedimenti di rilevante importanza in materia di
sostegno all’occupazione.
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L’ INPS, con circolare del 22 marzo 2013, n. 44, ha fornito le indicazioni operative per poter procedere al versamento del contributo sulle interruzioni di lavoro A TEMPO INDETERMINATO previsto dalla Legge Riforma del Mercato del Lavoro per il finanziamento dell'ASpI.
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Il Ministero del lavoro annuncia che è pronto il decreto 27 marzo 2013 recante le modalità di trasmissione dei dati
inerenti il lavoro intermittente: il decreto deve passare al vaglio della Corte dei Conti e poi sarà pubblicato in G.U.
Ammesse le comunicazioni via mail e web. SMS e fax solo in casi particolari.
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Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni, introdotte dalla L. 92/2012, che regolano l’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che si sostituisce all’indennità di disoccupazione e prenderà il posto dell’indennità di mobilità.
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E' stato pubblicato nel BURL il D.d.g. recante l'approvazione dell’avviso relativo al progetto “Ponte generazionale”.
L'intervento, sottoscritto tra Regione Lombardia, Assolombarda e INPS Lombardia, è volto ad attivare un’iniziativa
sperimentale di “ponte generazionale”, in grado di coniugare l’accompagnamento alla pensione dei
lavoratori/lavoratrici vicini all’età pensionabile con l’ingresso di giovani in azienda.
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Si ricorda ai Signori clienti che, a partire da gennaio 2011, il versamento al Fondo Est delle quote a carico delle aziende dovrà essere effettuato seguendo nuove modalità.
Dal 15 settembre è in linea il form per poter richiedere il cambio di modalità di pagamento: tale scelta deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2010, con validità per tutto il 2011.
La modalità di pagamento applicata sarà quella mensile posticipata e potrà ancora essere applicata la modalità annuale anticipata.
Invece la modalità di pagamento trimestrale anticipato verrà abolita il 31 dicembre 2010 e, nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, le aziende passeranno automaticamente d’ufficio alla modalità di pagamento mensile posticipato.
Grazie ad una convenzione firmata dal Fondo Est con l’Inps sarà possibile effettuare i versamenti tramite F24. In data 7 ottobre 2010 l’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.95, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite mod. F24, dei contributi per il finanziamento a favore del Fondo Est: “EST1”.
Le causale, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, dovrà essere esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza del campo “importi a debito versati”.
Le modalità di pagamento tramite F24: i chiarimenti operativi
Il Fondo Est, con circolare n.7 del 12 ottobre 2010, ha fornito gli ultimi chiarimenti operativi sul pagamento tramite F24 dei contributi dovuti al Fondo.
In particolare viene ricordato che tale modalità di versamento si aggiunge a quella tramite bonifico, che è l’unica modalità utilizzabile per le aziende che pagano con modalità annuale o trimestrale anticipata (che, ricordiamo, verrà abolita il 31 dicembre 2010).
Sono escluse dal pagamento tramite F24:
• le aziende che sono gestite da Consulenti del lavoro o Centri servizi che attuano la Tesoreria;
• le aziende che pagano i contributi previdenziali ad altri
Enti diversi dall’Inps.
Dovranno essere effettuati tramite bonifico e non tramite F24:
i pagamenti errati con crediti o debiti inseriti nel successivo pagamento;
i pagamenti pregressi (situazioni di ritardo, debiti o di morosità).
Dal punto di vista operativo i consulenti, i Centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia dovranno continuare ad effettuare l’upload dei dipendenti sulla piattaforma Sigest e a stampare l’ordine di bonifico; infatti, l’Inps non invia i nomi dei dipendenti a cui si riferiscono i pagamenti, ma solo il nominativo dell’azienda che ha effettuato il pagamento.
Le aziende che hanno già optato per la modalità annuale anticipata possono cambiare, vista anche la nuova procedura tramite F24, (sempre entro il 31 dicembre di quest’anno) e scegliere il mensile posticipato, utilizzando il form che si trova sul sito web.
Riepilogo delle novità
Soggetti che possono pagare con l’F24:
le aziende con modalità di pagamento mensile posticipato.
Quali periodi possono essere pagati:
con il codice EST 1 possono essere pagati esclusivamente i contributi correnti.
Sono esclusi dal pagamento con F24:
• le aziende con modalità di pagamento annuale anticipato;
• le aziende con pagamento trimestrale anticipato (anche se debbono solo inserire dipendenti nuovi assunti);
• le aziende che sono gestite da Consulenti del lavoro o Centri servizi che attuano la Tesoreria;
• le aziende che pagano i contributi previdenziali ad altri Enti che non sono l’Inps.
Cosa va pagato con l’F24:
• i contributi del mese corrente;
• le una tantum di dipendenti nuovi assunti che non siano mai stati iscritti a Fondo Est (controllare sempre sull’utility Sigest);
• il contributo a Sanimpresa in regime di armonizzazione (dipendenti della provincia di Roma che non hanno un contratto di secondo livello).
Non si pagano con l’F24:
tutti i periodi pregressi (debiti, ritardi, morosità ecc) dovranno continuare ad essere pagati tramite bonifico bancario.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
La riforma del lavoro (L. 92/2012) stabilisce, a partire dal 18 luglio 2012, una nuova procedura per l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che rimangono sospese fino alla loro convalida.
Clicca sull'icona per leggere la circolare.
Con il D.M. 30 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197/2010) è stata approvata la delibera 42/2010 del Presidente-Commissario Straordinario dell' INAIL contenente la modifica dell'art. 53 del T.U. (DPR 1124/1965).
A partire dall'8 settembre 2010 sarà più semplice, per i datori di lavoro, effettuare la denuncia on-line delle malattie professionali all'INAIL: non si dovrà più allegare il relativo certificato medico.
Il datore di lavoro dovrà trasmetterlo solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.
E' operativa dal 1° luglio Cas.Sa Colf (cassa sanitaria colf) e assicura ai lavoratori domestici un'indennità giornaliera in caso di ricovero e convalescenza (20 euro per massimo 20 giorni) e il rimborso dei ticket sanitari (300 euro per anno). L'iscrizione è obbligatoria per chi applica il ccnl sul lavoro domestico.
La Cassa assicura ai datori una copertura contro il rischio d'infortunio, anche in itinere, dei domestici di cui sono responsabili, fino a 50 mila euro. Il costa è di 0,03 euro all'ora (0,01 euro sono a carico dei lavoratori), con versamento tramite Inps insieme ai contributi previdenziali obbligatori
Il Ministero del lavoro, con le risposte a interpello n. 15 del 2 aprile 2010 e n. 13 sempre del 2 aprile 2010, ha fornito importanti chiarimenti relativamente alle ore viaggio durante le trasferte.
Con l’interpello n. 15/2010, dopo aver ricordato l’ampliamento della nozione di orario di lavoro prevista dal DLgs. 66/2003, che comunque, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, non include il tempo impiegato per recarsi al lavoro, così come previsto all’art. 5 del R.D. n. 1955/1923 e dall’art. 4 del R.D. n. 1956/1923, che considerano tale periodo di tempo non retribuibile e non computabile nell’orario di lavoro, il Ministero del Lavoro ha ribadito che “il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta”.
L’unica ipotesi di inclusione del tempo di viaggio nell’orario di lavoro sussiste, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5701 del 22 marzo 2004, nel caso in cui sia funzionale allo svolgimento della prestazione di lavoro e sia, pertanto, eterodiretto dal datore di lavoro, mediante l’obbligo di presentarsi presso la sede per ricevere direttive o mezzi strumentali per l’esecuzione della prestazione di lavoro.
L’interpello n. 13 riguarda, viceversa, un caso specifico estremamente ricorrente nel settore edile, e cioè nel caso in cui il datore di lavoro organizzi un sistema di trasporto dei lavoratori verso i cantieri, mediante punti di raccolta determinati, ma senza che vi sia l’obbligo per i lavoratori di avvalersene.
Sulla base delle premesse sopra richiamate e comuni con l’interpello n. 15/2010, il Ministero del lavoro ha chiarito che “ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro”.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.867/11, ha confermato l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare la validità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge (60 giorni prima della scadenza) il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.
Invitiamo pertanto i gentili clienti a voler tenere monitorata la situazione dei permessi di soggiorno dei lavoratori, verificando sempre in originale gli stessi, sollecitandone il rinnovo e richiedendo la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale e il nuovo permesso di soggiorno una volta rilasciato.
Permessi abilitanti all’esercizio di lavoro subordinato
Ricordiamo che non tutte le tipologie di permesso di soggiorno consentono lo svolgimento di un’attività lavorativa. Rientrano tra le tipologie di permessi abilitanti all’esercizio di un’attività lavorativa subordinata, a titolo non esaustivo:
permesso di attesa occupazione;
permesso di attesa acquisto cittadinanza;
permesso di asilo politico;
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
permesso per motivi di famiglia;
permesso di lavoro autonomo;
permesso di lavoro subordinato;
permesso di lavoro subordinato stagionale;
permesso di lavoro subordinato ipotesi particolari art.27 T.U.;
permesso di studio (massimo 20 ore alla settimana con un limite annuo di 1040 ore);
permesso per motivi umanitari;
permesso per minori di età (a favore del familiare per l’assistenza a minore).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il 24 luglio le parti sociali e gli Atenei lombardi hanno siglato l'accordo che regola i profili formativi nell’apprendistato di alta formazione. L'accordo, valido nel territorio della regione Lombarida, prevedela distribuzione dell'attività formativa lungo l’intero periodo di durata del contratto, al fine di assicurare l’alternanza studio-lavoro anche attraverso il supporto del tutor aziendale.
Clicca sul file per scaricare l'accordo.